IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1819/2004 R.G. promossa da Stella Patrizia, elettivamente domiciliata in Bologna, via Irnerio n. 17, presso e nello studio dell'avv. Giorgio Stella che la rappresenta e difende in giudizio giusto mandato rilasciato a margine del ricorso ex art. 204-bis c.d.s. ed art. 22, legge n. 689/1981, opponente; Contro comune di Calderara di Reno (BO), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Isp. Mauela Morabito giusta delega agli atti, opposto. Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22, legge n. 689/1981 e succ. mod. 1. - Con ricorso depositato in cancelleria in data 13 aprile 2004 la sig.ra Stella Patrizia, come sopra rappresentata e difesa, propone opposizione avverso il verbale n. 51270/2003/V Prot. n. 1124/2003 redatto dalla Polizia Municipale del comune di Calderara di Reno in data 21 ottobre 2003 per accertata violazione dell'art. 142, comma 8, c.d.s., perche' il conducente del veicolo Ford Focus tg. BV871NS, alle ore 15,48, circolava sulla s.p. Persicetana altezza km 31+400, dir. Sud, alla velocita' di km/h 72,00 superando di km/h 22,00 la velocita' massima consentita nel tratto di strada percorso (limite km/h 50). La velocita' e' stata determinata ai sensi dell'art. 343, comma 2, d.P.R. n. 495/1992, modificato dall'art. 197, d.P.R. n. 610/1996, tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocita' con minimo di 5 Km/h, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura Autovelox 104/C2, Matr. 1433/795 (omol. aut. Min. LL.PP. n. 2483 del 10 novembre 1993) utilizzata per la rilevazione, la cui perfetta funzionalita' e' stata verificata prima dell'uso. Velocita' indicata sulla fotografia, Km/h 77. Si precisa nel verbale impugnato che la violazione non e' stata immediatamente contestata perche' «il veicolo ha effettuato manovra di svolta prima della postazione di controllo degli agenti accertatori». Nel predetto verbale viene specificato che la violazione contestata determina «la decurtazione di punti due sulla patente di guida». 2. - In prima udienza il procuratore della ricorrente eccepisce in via incidentale e preliminare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione di due punti dalla patente di guida del proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo indichi, entro giorni 30 dalla richiesta dell'autorita' competente, le generalita' dell'effettivo conducente, per violazione degli artt. 3-24-27 della Costituzione sotto il profilo della responsabilita' penale e amministrativa che e' personale; sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza perche' colpirebbe il proprietario munito di patente e non il proprietario non munito di patente; sotto il profilo della irragionevolezza della norma poiche' il proprietario puo' solo dichiarare a chi ha affidato la macchina e non chi guidava al momento della violazione; sotto il profilo del diritto di difesa poiche' si porrebbe in capo al proprietario un obbligo di denuncia all'interno dell'ordinamento italiano non presente e si violerebbe il principio ad impossibilia nemo tenetur. 3. - La questione di legittimita' costituzionale dedotta dalla ricorrente appare rilevante nel giudizio in corso, pur non essendosi ancora effettivamente verificata la decurtazione dei due punti, stante la pendenza del giudizio di opposizione, in quanto l'eventuale rigetto del ricorso (proposto non dal conducente, rimasto sconosciuto, ma dal proprietario del veicolo sanzionato in quanto obbligato in solido), comporterebbe la automatica decurtazione del punteggio per il proprietario del veicolo, atteso che la legge non ha introdotto alcun meccanismo di contestazione «successiva» alla comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, come si ricava altresi' dalla circostanza che quando sia persa del tutto la dotazione del punteggio, l'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri dispone la revisione della patente ed il relativo provvedimento e' indicato ex lege come definitivo, non suscettibile di alcuna impugnazione. 4. - La questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla ricorrente nei motivi sopra esposti, appare inoltre non manifestamente infondata, atteso che la decurtazione dei punti ad un soggetto diverso dall'autore della violazione risulta applicata a titolo di responsabilita' oggettiva, istituto estraneo al vigente diritto sanzionatorio penale ed amministrativo. La legge n. 689/1981, stabilisce infatti all'art. 3 che «nelle violazioni in cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia dolosa o colposa», venendo sancito anche nell'ambito delle sanzioni amministrative il principio che la responsabilita' e' personale (art. 27, comma 1 Cost.), cio' comportando l'impossibilita' di chiamare a rispondere un soggetto al posto di altri. Altresi' censurabile appare la norma che prevede l'obbligo di denuncia a carico del proprietario, del responsabile della violazione, quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, atteso che tale obbligo appare limitativo del proprio diritto di difesa oltre che irragionevole non potendo questi sapere con certezza chi fosse esattamente alla guida del veicolo al momento della accertata violazione, se la persona cui il veicolo e' stato affidato o altri. La irragionevolezza della norma appare altresi' laddove appare di fatto applicabile solo nelle ipotesi in cui il proprietario sia munito di patente, mentre nell'ipotesi in cui il proprietario fosse una persona giuridica, la sanzione accessoria colpirebbe non il proprietario del veicolo bensi' il suo legale rappresentante o addirittura un soggetto ulteriore scelto con criteri soggettivi a causali.