IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 1819/2004  R.G.  promossa  da  Stella  Patrizia, elettivamente
domiciliata  in  Bologna,  via  Irnerio  n. 17, presso e nello studio
dell'avv. Giorgio  Stella  che  la  rappresenta e difende in giudizio
giusto  mandato  rilasciato  a  margine  del  ricorso ex art. 204-bis
c.d.s. ed art. 22, legge n. 689/1981, opponente;
    Contro  comune  di Calderara di Reno (BO), in persona del sindaco
pro  tempore,  rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Isp.
Mauela Morabito giusta delega agli atti, opposto.
    Oggetto:  opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22, legge
n. 689/1981 e succ. mod.
    1. - Con ricorso depositato in cancelleria in data 13 aprile 2004
la sig.ra Stella Patrizia, come sopra rappresentata e difesa, propone
opposizione  avverso  il  verbale  n. 51270/2003/V Prot. n. 1124/2003
redatto  dalla  Polizia Municipale del comune di Calderara di Reno in
data 21 ottobre 2003 per accertata violazione dell'art. 142, comma 8,
c.d.s.,  perche'  il  conducente  del veicolo Ford Focus tg. BV871NS,
alle  ore  15,48, circolava sulla s.p. Persicetana altezza km 31+400,
dir.  Sud,  alla  velocita'  di km/h 72,00 superando di km/h 22,00 la
velocita'  massima  consentita  nel tratto di strada percorso (limite
km/h  50).  La velocita' e' stata determinata ai sensi dell'art. 343,
comma   2,   d.P.R.  n. 495/1992,  modificato  dall'art. 197,  d.P.R.
n. 610/1996,  tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocita'
con  minimo di 5 Km/h, comprensiva anche della tolleranza strumentale
stabilita  in  sede  di  approvazione  dell'apparecchiatura Autovelox
104/C2,   Matr.   1433/795   (omol.  aut.  Min.  LL.PP.  n. 2483  del
10 novembre  1993)  utilizzata  per  la  rilevazione, la cui perfetta
funzionalita'  e' stata verificata prima dell'uso. Velocita' indicata
sulla  fotografia,  Km/h  77. Si precisa nel verbale impugnato che la
violazione non e' stata immediatamente contestata perche' «il veicolo
ha  effettuato  manovra di svolta prima della postazione di controllo
degli agenti accertatori». Nel predetto verbale viene specificato che
la  violazione  contestata  determina  «la  decurtazione di punti due
sulla patente di guida».
    2.  -  In prima udienza il procuratore della ricorrente eccepisce
in   via   incidentale   e   preliminare  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. nella parte in cui
prevede,  in  caso  di  mancata  identificazione  del  conducente, la
decurtazione di due punti dalla patente di guida del proprietario del
veicolo,  salvo  che  quest'ultimo  indichi,  entro  giorni  30 dalla
richiesta  dell'autorita'  competente,  le generalita' dell'effettivo
conducente,  per  violazione  degli  artt. 3-24-27 della Costituzione
sotto il profilo della responsabilita' penale e amministrativa che e'
personale;  sotto  il  profilo  della  violazione  del  principio  di
uguaglianza  perche'  colpirebbe  il proprietario munito di patente e
non  il  proprietario  non  munito di patente; sotto il profilo della
irragionevolezza  della  norma  poiche'  il  proprietario  puo'  solo
dichiarare a chi ha affidato la macchina e non chi guidava al momento
della  violazione;  sotto il profilo del diritto di difesa poiche' si
porrebbe  in  capo al proprietario un obbligo di denuncia all'interno
dell'ordinamento  italiano  non presente e si violerebbe il principio
ad impossibilia nemo tenetur.
    3.  -  La  questione di legittimita' costituzionale dedotta dalla
ricorrente  appare rilevante nel giudizio in corso, pur non essendosi
ancora  effettivamente  verificata  la  decurtazione  dei  due punti,
stante la pendenza del giudizio di opposizione, in quanto l'eventuale
rigetto   del   ricorso   (proposto   non   dal  conducente,  rimasto
sconosciuto,  ma  dal  proprietario  del veicolo sanzionato in quanto
obbligato  in  solido),  comporterebbe la automatica decurtazione del
punteggio per il proprietario del veicolo, atteso che la legge non ha
introdotto   alcun  meccanismo  di  contestazione  «successiva»  alla
comunicazione  della  avvenuta decurtazione dei punti, come si ricava
altresi'  dalla  circostanza  che  quando  sia  persa  del  tutto  la
dotazione  del punteggio, l'Ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri dispone la revisione della patente ed il relativo
provvedimento  e'  indicato ex lege come definitivo, non suscettibile
di alcuna impugnazione.
    4.  - La questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla
ricorrente   nei   motivi   sopra   esposti,   appare   inoltre   non
manifestamente  infondata, atteso che la decurtazione dei punti ad un
soggetto  diverso  dall'autore  della  violazione risulta applicata a
titolo  di  responsabilita'  oggettiva,  istituto estraneo al vigente
diritto sanzionatorio penale ed amministrativo. La legge n. 689/1981,
stabilisce  infatti  all'art. 3  che  «nelle  violazioni  in  cui  e'
applicabile  una  sanzione  amministrativa  ciascuno  e' responsabile
della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia dolosa
o   colposa»,   venendo  sancito  anche  nell'ambito  delle  sanzioni
amministrative  il  principio  che  la  responsabilita'  e' personale
(art. 27,  comma  1  Cost.),  cio'  comportando  l'impossibilita'  di
chiamare  a  rispondere  un  soggetto  al  posto  di  altri. Altresi'
censurabile  appare  la  norma  che  prevede  l'obbligo di denuncia a
carico  del  proprietario,  del responsabile della violazione, quando
gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, atteso che
tale  obbligo  appare  limitativo del proprio diritto di difesa oltre
che  irragionevole  non  potendo questi sapere con certezza chi fosse
esattamente  alla  guida  del  veicolo  al  momento  della  accertata
violazione,  se  la persona cui il veicolo e' stato affidato o altri.
La  irragionevolezza  della  norma  appare altresi' laddove appare di
fatto  applicabile  solo  nelle  ipotesi  in  cui il proprietario sia
munito  di  patente, mentre nell'ipotesi in cui il proprietario fosse
una  persona  giuridica,  la  sanzione  accessoria  colpirebbe non il
proprietario  del  veicolo  bensi'  il  suo  legale  rappresentante o
addirittura  un  soggetto  ulteriore  scelto con criteri soggettivi a
causali.